Associazione promozione sociale

Statuto Associazione “Il Viale della Formica”

 

Art. 1. - “Il Viale della Formica” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto. Essa potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi all’Associazione stessa.

L'Associazione ha sede legale in Castionetto di Chiuro (SO) in Via Madonnina n.15

Potrà trasferire la sede all’interno del territorio comunale senza modificare il presente statuto.

Art. 2. Al centro dell’attività della Associazione si pongono lo studio, la ricerca e le iniziative miranti alla formazione culturale e morale della comunità.  In special modo l’Associazione si propone di perseguire, con particolare attenzione alle esigenze locali, le seguenti finalità:

a)          promuovere e favorire lo svolgimento e la realizzazione di attività e manifestazioni culturali, sociali, umanitarie, sportive nonché di spettacoli pubblici, gite, convegni, escursioni e ogni altra iniziativa di interesse turistico, al fine di contribuire all’elevamento culturale e morale;

b)          promuovere la conoscenza della storia, delle tradizioni e dei costumi locali;

c)          tutelare e valorizzare con attività di informazione e di propaganda, tutte le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, per farle meglio conoscere ed apprezzare.

Con specifiche deliberazioni, l'Associazione può svolgere ogni attività accessoria ed integrativa a quella statutaria, purché consentita dalla legislazione vigente.

Art. 3. - L'associazione “Il Viale della Formica” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

·          attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti;

·          attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

·          attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L’Associazione “Il Viale della Formica” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Non sono ammessi i minorenni. Sono aderenti all’Associazione i soci fondatori, soci onorari, soci di capitale e soci ordinari;

- soci fondatori sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione;

- soci onorari sono persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione. Hanno carattere permanente e la loro nomina è decisa dal Consiglio direttivo.

- soci di capitale  o benemeriti, sono coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti particolarmente importanti

- soci ordinari sono coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza

Ogni socio deve essere indicato su un apposito libro dei soci.

Art. 5. - L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Il rifiuto dell’ammissione deve essere motivato e in tal caso  è ammesso appello, entro 30 giorni, all’assemblea dei soci che dovrà esprimersi in modo definitivo nella prima assemblea utile.

Art. 6. - Tutti  i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 8. - Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

- contributi volontari ed erogazioni di soci, persone fisiche e giuridiche;

- contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed altri enti;

- donazioni e lasciti;

- beni, immobili e mobili, comunque pervenuti in proprietà all’Associazione;

- rimborsi;

- attività, anche marginali, di carattere commerciale e produttivo;

- ogni altro tipo di entrate.

Le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sull’utilizzo di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive, anche se marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione; l’utilizzazione dei proventi o degli avanzi di gestione deve essere in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Nel caso in cui venissero acquistati beni soggetti a registrazione l’intestazione verrà fatta al rappresentante legale indicandone la carica, oltre che inserendo i dati relativi all’Associazione.

Copia dei bilanci deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi dì gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 di Aprile, sarà possibile un’eventuale proroga di 180 giorni. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell’Associazione sono:

- l’assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il Vicepresidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere.

Essi rimangono in carica fino per quattro anni, dopodichè, con assemblea annuale ordinaria dei soci si procede al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 11. - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Essa è indetta dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il mese di aprile), in via ordinaria,ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 8 giorni prima della data dell’assemblea oltre che con ogni altro mezzo ritenuto idoneo (comunicazioni via posta elettronica, ecc.). Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e l’ordine del giorno.

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, si ritiene validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei soci più uno e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa, è necessaria  la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali altri organi dell’Associazione;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva i regolamenti interni;

- delibera su quant’altro ad essa demandato dalla legge e dallo statuto.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità dell’Assemblea ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12. - Il Consiglio direttivo è composto da un Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di dieci consiglieri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei membri. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

- Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Il Viale della Formica”.

E’ convocato da:

- il presidente;

- almeno due dei componenti, su richiesta motivata;

- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I suoi compiti sono:

a)       predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci;

b)       stabilire la data dell’Assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dai soci;

c)       eseguire le delibere dell’assemblea e curare, in genere, gli affari di ordinaria amministrazione;

d)       predisporre i regolamenti interni per l’ordinamento dell’attività sociale e relative modifiche da sottoporre all’assemblea ordinaria;

e)       approvare i programmi di attività dell’Associazione;

f)        amministrare il patrimonio sociale, gestire l’Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;

g)       deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci e circa l’eventuale espulsione di essi per gravi e comprovati motivi;

h)       deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 13. - Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo o di cessazione dalla carica, il presidente è sostituito dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Art. 14.- Il Segretario ha i seguenti compiti:

- organizza le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;

- stabilisce, di concerto con il Presidente, le modalità attuative delle deliberazioni assembleari e del Consiglio ed è responsabile dell'esecuzione delle stesse;

- compila e tiene aggiornato il libro degli associati, conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio;

-  esegue gli  atti di amministrazione non espressamente riservati agli altri organi collegiali.

Art. 16.- Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

-  gestisce la contabilità;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

-  provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art. 17.- L’assemblea, su proposta del Consiglio o di almeno un terzo dei soci,  può nominare un revisore per le funzioni di controllo contabile previste dall’art. 2409-ter. del codice civile.

Art. 18.- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità o alla parrocchia di Castionetto di Chiuro.

Art. 18. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.