Statuto Associazione “Il
Viale della Formica”
Art. 1. - “Il Viale della Formica” è una libera Associazione
di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo
di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile,
nonché dal presente Statuto. Essa potrà partecipare quale socio ad altri circoli
e/o associazioni aventi scopi analoghi all’Associazione stessa.
L'Associazione ha sede legale in Castionetto di Chiuro (SO) in Via Madonnina n.15
Potrà trasferire la sede all’interno del territorio comunale senza modificare il presente statuto.
Art. 2. Al centro dell’attività della Associazione si pongono
lo studio, la ricerca e le iniziative miranti alla formazione culturale e morale
della comunità. In special modo l’Associazione
si propone di perseguire, con particolare attenzione alle esigenze locali, le seguenti
finalità:
a)
promuovere e favorire lo svolgimento e la realizzazione di attività e manifestazioni
culturali, sociali, umanitarie, sportive nonché di spettacoli pubblici, gite, convegni,
escursioni e ogni altra iniziativa di interesse turistico, al fine di contribuire
all’elevamento culturale e morale;
b)
promuovere la conoscenza della storia, delle tradizioni e dei costumi locali;
c)
tutelare e valorizzare con attività di informazione e di propaganda, tutte le bellezze
naturali, artistiche e monumentali del luogo, per farle meglio conoscere ed apprezzare.
Con specifiche deliberazioni, l'Associazione può svolgere ogni attività accessoria ed integrativa a quella statutaria, purché consentita dalla legislazione vigente.
Art. 3. - L'associazione “Il Viale della Formica” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
· attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti;
· attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
· attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4. - L’Associazione “Il Viale della Formica” è aperta a
tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli ideali. Non sono ammessi i minorenni. Sono aderenti
all’Associazione i soci fondatori, soci onorari, soci di capitale e soci ordinari;
- soci fondatori
sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione;
- soci onorari
sono persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con
la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione.
Hanno carattere permanente e la loro nomina è decisa dal Consiglio direttivo.
- soci di capitale
o benemeriti, sono coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti particolarmente importanti
- soci ordinari
sono coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza
Ogni socio deve essere indicato su un apposito libro dei soci.
Art. 5. - L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda
scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Il rifiuto dell’ammissione deve
essere motivato e in tal caso è ammesso
appello, entro 30 giorni, all’assemblea dei soci che dovrà esprimersi in modo definitivo
nella prima assemblea utile.
Art. 6. -
Tutti i soci sono
tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il
Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo,
diffida, espulsione dall’Associazione.
I soci espulsi
possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.
Art. 8. - Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite
da:
- contributi
volontari ed erogazioni di soci, persone fisiche e giuridiche;
- contributi
di pubbliche amministrazioni, enti locali ed altri enti;
- donazioni
e lasciti;
- beni, immobili
e mobili, comunque pervenuti in proprietà all’Associazione;
- rimborsi;
- attività,
anche marginali, di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro
tipo di entrate.
Le donazioni
ed i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sull’utilizzo di esse,
in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I proventi
derivanti da attività commerciali o produttive, anche se marginali, sono inseriti
in apposita voce del bilancio dell’Associazione; l’utilizzazione dei proventi o
degli avanzi di gestione deve essere in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Nel caso in
cui venissero acquistati beni soggetti a registrazione l’intestazione verrà fatta
al rappresentante legale indicandone la carica, oltre che inserendo i dati relativi
all’Associazione.
Copia dei bilanci
deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.
È vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi dì gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art. 9. - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio
direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio
preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno
entro il 30 di Aprile, sarà possibile un’eventuale proroga di 180 giorni. Il bilancio
deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti
la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. - Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea
dei soci;
- il Consiglio
direttivo;
- il Presidente;
- il
Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Essi rimangono
in carica fino per quattro anni, dopodichè, con assemblea annuale ordinaria dei
soci si procede al rinnovo delle cariche sociali.
Art. 11. - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Essa è indetta
dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio (ovvero entro il mese di aprile), in via ordinaria,ed in via straordinaria
quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo
degli associati.
La convocazione
va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 8 giorni prima della
data dell’assemblea oltre che con ogni altro mezzo ritenuto idoneo (comunicazioni
via posta elettronica, ecc.). Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati
il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e l’ordine del giorno.
L’assemblea
sia ordinaria che straordinaria, si ritiene validamente costituita qualora sia presente
la maggioranza dei soci più uno e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e
del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle delibere
assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede
del relativo verbale.
L’assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il
Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario,
il Tesoriere e gli eventuali altri organi dell’Associazione;
- approva il
bilancio preventivo e consuntivo;
- approva i
regolamenti interni;
- delibera
su quant’altro ad essa demandato dalla legge e dallo statuto.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento
dell’Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità dell’Assemblea ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12. - Il Consiglio direttivo è composto da un Presidente
e da un minimo di quattro ad un massimo di dieci consiglieri, eletti dall’Assemblea
fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo
è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei membri. Il consiglio
direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti, in caso
di parità prevale il voto del Presidente.
I membri del
Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Il Consiglio direttivo
può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
- Il Consiglio
direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Il Viale della Formica”.
E’ convocato
da:
- il presidente;
- almeno due
dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta
motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio
direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
I suoi compiti
sono:
a)
predisporre
il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci;
b)
stabilire
la data dell’Assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l’anno e
convocare l’Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure
quando ne sia fatta richiesta dai soci;
c)
eseguire
le delibere dell’assemblea e curare, in genere, gli affari di ordinaria amministrazione;
d)
predisporre
i regolamenti interni per l’ordinamento dell’attività sociale e relative modifiche
da sottoporre all’assemblea ordinaria;
e)
approvare
i programmi di attività dell’Associazione;
f)
amministrare
il patrimonio sociale, gestire l’Associazione e decidere di tutte le questioni sociali
che non siano di competenza dell’Assemblea;
g)
deliberare
l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci e circa l’eventuale
espulsione di essi per gravi e comprovati motivi;
h)
deliberare
sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni che interessano
l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere
tra i soci.
Di ogni riunione
deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 13. - Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione
a tutti gli effetti.
Egli convoca
e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione.
Conferisce
ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione
del Consiglio direttivo.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo o di cessazione dalla carica, il
presidente è sostituito dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere
più anziano.
Art. 14.- Il Segretario ha i seguenti compiti:
- organizza le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;
- stabilisce, di concerto con il Presidente, le modalità attuative delle deliberazioni assembleari e del Consiglio ed è responsabile dell'esecuzione delle stesse;
- compila e tiene aggiornato il libro degli associati, conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio;
- esegue gli
atti di amministrazione non espressamente riservati agli altri organi collegiali.
Art. 16.- Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- gestisce la contabilità;
- provvede alla tenuta
dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa;
-
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità
alle decisioni del comitato.
Art. 17.-
L’assemblea, su proposta del Consiglio o di almeno un terzo dei soci,
può nominare un revisore per le funzioni di controllo contabile previste
dall’art. 2409-ter. del codice civile.
Art. 18.- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea
straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni
con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità o alla parrocchia di Castionetto
di Chiuro.
Art. 18. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete
solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 19. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono
le norme di legge vigenti in materia.